Introduction

BREVI NOTE TECNICHE SU INTERVENTO LEGISLATIVO IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SANITARIA PER PRESTAZIONI RESE IN FASE PANDEMICA

BREVI NOTE TECNICHE SU INTERVENTO LEGISLATIVO IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SANITARIA PER PRESTAZIONI RESE IN FASE PANDEMICA

Napoli , 22.04.2020

Società Italiana Sistema 118 – Nella p. del  Presidente p.t.  – Dott. Mario Giosue Balzanelli – Sede Legale:   Via dei Pini 11 –  02100 Rieti
PEC  sis118pec@legalmail.it

Egr. Presidente Balzanelli,

le scrivo per sottoporre alla sua attenzione la delicatissima questione di interventi normativi eccezionali in tema d’attenuazione od esclusione della responsabilità degli operatori sanitari per prestazioni di prevenzione assistenza e cura al Covid 19 durante l’emergenza sanitaria nazionale in corso.

Come ben noto, le parti sociali sono chiamate in questi  giorni a dare delle indicazioni. Mi sembra di poter dire che pure una società scientifica di rilevo nazionale afferente ad un ramo sanitario direttamente coinvolto nel biocontenimento, debba poter dire la sua, considerata l’evidente correlazione tra responsabilità e sicurezza delle cure. 

Non è questo il senso profondo dell’individuazione di linee guida scientifiche ? 

Un’ emergenza sanitaria nazionale è un evento previsto sia dalle istituzioni scientifiche che dall’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale prevedendosi un’apposita organizzazione al fine specifico di ridurne l’impatto in termine di perdita di vite umane e ricadute socialei ed economiche.

La risposta ad un evento pandemico non è dunque la risposta di un singolo operatore sanitario ma di un’organizzazione di cui egli è solo il terminale in ragione di piani pandemici nazionale, regionali ed aziendali che redistribuiscono compiti, azioni e responsabilità per vari aspetti,  prima preparatori ed organizzativi e poi volti alla, prevenzione e cura in vari periodi : interpandemico, allerta pandemica e pandemia, nella quale siamo stati tutti da subito catapultati ufficialmente con la dichiarazione d’emergenza del giorno 31.01.2020.

Il periodo pandemico è infatti associato alla dichiarazione d’emergenza nazionale.

Grande impressione desta la corrispondenza tra quanto previsto dai piani pandemici e le mancanze puntualmente verificatesi sull’intero territorio nazionale.

E’ quindi ad un sereno esame di tali fasi che gli operatori sanitari coinvolti nelle cure, quali terminali di un ingranaggio ben più grande di loro,  poche o nulle responsabilità giuridiche possono veder riconosciute  e solo relativamente al periodo pandemico ed a casi concreti e specifici.

Quindi la questione reale sul tappeto è quella della responsabilità dirigenziale dei manager di una sanità ad obiettivi e e delle istituzioni che li hanno selezionati .

Si è letto purtroppo in tante, troppe proposte di queste settimane, un’ equiparazione agli eroi e vittime  di questa tragedia, operatori sanitari e cittadini, di coloro che ne sono responsabili , non avendo assicurato in un momento cruciale per il nostro paese il supporto che erano chiamati ad assicurare.

L’immediato passaggio alla fase emergenziale e quindi direttamente al biocontenimento per un’epidemia già diffusa certifica il fallimento nella gestione preparatoria e di allerta pandemica di cui l’isolamento domiciliare è espressione.

In tale contesto un intervento normativo serio e prudente che tenga  conto del futuro non può partire da un messaggio assolutorio generalizzato dove tutte le professionalità e competenze mancate vengono appiattite dietro una sovraesposizione dell’epidemia, senza alcuna considerazione di quanto abbia potuto incidere nel maggior danno arrecato per eventuali colpevoli mancanze.

Tutto ciò proponendosi norme retroattive lesive oltre che il diritto alla salute ed alla tutela giurisdizionale, il principio fondamentale di uno stato di diritto: quello della responsabilità diretta dei “funzionari e dipendenti dello stato”, e per la responsabilità civile dello stato e degli enti pubblici per il loro operato, previsto dall’art. 28 della Costituzione. 

Si rammenta che proprio in materia infezioni nosocomiali e di antibiotico resistenza  e quindi in tema prevenzione dei contagi e di sicurezza delle cure e dell’attività lavorativa in ambito ospedaliero lo stesso ente di controllo europeo E£CDC nel 2017 aveva osservato che le stesse lungi dal rappresentare un’ inevitabile stato delle cose sono  da ritenersi imputabili ad importanti carenze decisionali ed organizzative: 

“− scarsa percezione, da parte degli stakeholders, dell’urgenza richiesta dalla gravità dell’attuale situazione dell’antibiotico resistenza, ed una generale tendenza ad evitare di farsene carico; 

− mancanza di adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale, regionale e locale; 

− mancanza di leadership professionale ad ogni livello; 

− mancanza di responsabilità ad ogni livello; 

− mancanza di coordinamento delle attività tra e all’interno dei livelli organizzativi.”( ECDC country visit to Italy to discuss antimicrobial resistance issues. 9-13 January 2017) 

 L’evidenza di luoghi e vettori di cura in potenziali focolai infettive sembra perfettamente in linea con analoghe osservazioni in tema di gestione del rischio pandemico.

Per tale ragione invio le seguenti note tecniche,  confidando possano essere la base per un contributo scientifico a delicate decisioni che il Ministero è chiamato a prendere in questi giorni, con prudenza e lungimiranza,

Considerato che ci si è trovati innanzi ad un attività di prevenzione, assistenza e cura che ha avuto un connotato emergenziale e sperimentale aggravato da mancanze organizzative;

si propone di stabilire ad integrazione della legge della Legge n. 24 del 2017  sulla responsabilità professionale e sulla sicurezza delle cure un art. 7 bis che preveda : In caso d’emergenza nazionale per pandemia ufficialmente dichiarata ai sensi degli art. 7 e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si presume, salva la prova contraria, la speciale difficoltà tecnica ai sensi dell’ art.2236 c.c. di tutte le prestazioni sanitarie rese per i contagi nell’ambito di piani pandemici e disposizioni  nazionali, regionali ed aziendali.

Prevedendosi in via del tutto eccezionale la portata retroattiva della norma al 31 gennaio 2020, data nella quale è stata dichiarata l’emergenza nazionale oltre un apposito fondo per i risarcimenti nonché per gli indennizzi in tutti i casi connotati da mancanza di responsabilità per caso fortuito, forza maggiore o stato di necessità.

Si raggiungerebbe così il necessario contemperamento di interessi regolamentandosi una delicata ipotesi di responsabilità e nel contempo disponendosi retroattivamente in ragione dell’eccezionalità dovuta all’insieme dei fattori causali innanzi esposti.

Cordiali saluti

Avv. Carlo Spirito

Referente Commissione per gli aspetti legali

SIS 118

PARERE TECNICO LEGALE