Definizione del sistema di emergenze sanitarie ( doc. stato regioni 1991)
APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO STATO-REGIONI IL 2 DICEMBRE 1991. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DELLE EMERGENZE SANITARIE
Stante l'attuale assetto istituzionale deve riconoscersi la necessita' da parte del Servizio sanitario nazionale di garantire e gestire le prestazioni di emergenza per tutti i servizi in cui e' articolata l'unita' sanitaria locale, coinvolgendo sia le competenze dei settori assistenziali (ospedaliera, psichiatrica, medicina di base) sia quello dei settori che controllano altri fattori di rischio. Appare allora opportuno, dopo questa premessa, passare alla definizione del sistema delle emergenze sanitarie articolato in momenti organizzativi che indicano l'intervento sanitario in emergenza: a) allarme; b) interventi sul territorio; c) risposta organizzativa (intraospedaliera, o dei servizi territoriali dell'unita' sanitaria locale). Al "sistema" delle emergenze e alla costituzione di detto sistema concorrono il sistema direzionale delle emergenze, l'assetto delle rete ospedaliera, l'assetto dei servizi territoriali, i flussi informativi.
A. - ALLARME.
A. 1. - Istituzione del numero unico . L'introduzione del "118" non deve essere concepita come un'ulteriore numero telefonico che va ad aggiungersi a quelli esistenti (servizi delle unita' sanitarie locali, enti e/o associazioni o privati esterni al Servizio sanitario nazionale), ma deve significare il superamento della frammentazione delle opzionioggi a disposizione dell'utente.
A. 2. - Corretta fruizione del numero unico. Istruzione alla popolazione L'obiettivo che si intende raggiungere con l'istruzione alla popolazione non e' quello perseguito fino a qualche anno fa di "insegnare" al cittadino alcune manovre di intervento diretto sul malato con la presunzione di diminuire il "free therapy interval", ma piuttosto quello di metterlo nelle condizioni, attraverso idoneecampagne di informazione, di accedere correttamente ai sistemi di emergenza e di fornire agli operatori del sistema le necessarie informazioni per permettere agli stessi di organizzare un puntuale intervento e cioe':
1) abituare a chiamare un unico numero telefonico per ogni emergenza sanitaria ;
2) insegnare alla popolazione e dare l'ubicazione esatta del luogo dell'emergenza;
3) insegnare a rispondere a semplici domande circa la natura dell'emergenza (fuoco, trauma, malattia), la gravita' ed altri elementi che possono avviare la complessa macchina sanitaria in modo corretto e permettere l'eventuale contemporaneo allertamento di organizzazioni sussidiarie necessarie ad integrare la sanita' (vigili del fuoco, polizia, mezzi pesanti di soccorso).
A. 3. - Sistema di recepimento delle chiamate: bacini d'utenza, struttura della centrale operativa.
A.3.1. - Definizione del bacino d'utenza. Nelle regioni dove e' gia' operante il sistema e' prevalso l'orientamento a definire la competenza territoriale di ogni singola centrale 118 a livello provinciale. Tale soluzione trova giustificazione nell'attuale struttura della rete telefonica pubblica che consente gli instradamenti delle chiamate effettuate sul numero 118 solo a livello di distretto telefonico e quindi i territori di competenza delle centrali forzatamente corrispondono a quelli di uno 5o piu' distretti telefonici riconducibili all'ambito territoriale di provincia. Inoltre gran parte degli altri servizi di emergenza non sanitari (prefetture, centrali operative dei vigili del fuoco,questure, ecc.), con cui e' necessario un costante collegamento operativo, hanno prevalentemente una divisione di competenza basata su ambiti provinciali. L'organizzazione delle centrali operative sanitarie su base provinciale consente altresi' di coordinare un numero di interventi sufficiente a giustificare la presenza di operatori specializzati e a mantenere un buon livello di capacita' di intervento nelle situazioni complesse. Ad esempio, nel settore delle chiamate destinate ai servizi ambulanze, che rappresentano la maggioranza delle emergenze territoriali, si hanno indici di 1 appello/anno ogni 30 abitanti. Ma su 100 interventi, solo 4 hanno necessita' di un intervento specializzato con applicazione di tecniche rianimatorie. Si ha cioe' la necessita' di dare una risposta specializzata/anno ogni 750 abitanti. Per raggiungere come minimo la quota di una risposta specializzata al giorno (corrispondente a 60/anno per operatore di centrale) bisogna lavorare su un territorio con piu' di 250.000 abitanti (anche questi elementi sono desunti dall'esperienza finora sviluppata).
A.3.2. - Struttura della centrale.
Le recenti esperienze delle regioni che hanno sperimentato sistemi di emergenze confortano ampiamente la tesi di chi sostiene che le centrali di coordinamento possono essere poste al di fuori del blocco ospedaliero ma all'interno dell'area ospedaliera senza creare problemi organizzativi, ma anzi producendo razionalizzazione gestionale per i seguenti motivi:
1) i rapporti tra area assistenziale e centrale avvengono solitamente per via telefonica e non necessitano quindi di collegamenti fisici;
2) i blocchi ospedalieri solitamente hanno scarsi spazi a disposizione e quindi e' corretto porre al di fuori di essi cio' che non interagisce obbligatoriamente con i reparti;
3) le particolari necessita' strutturali delle centrali (percorsi tecnologici divisi da quelli operativi, box lavoro, ecc.) difficilmente trovano semplice realizzazione in edifici preesistenti. L'esperienza sin qui acquisita ha peraltro gia' ampiamente dimostrato che le centrali realizzate riciclando vecchi locali hanno un costo notevolmente superiore a quelle costruite ex novo;
4) costruire le centrali all'interno dell'area ospedaliera puo' comunque rispondere alla necessita' di contenere i costi di gestione potendo utilizzare i contigui servizi dell'ospedale (mense, uffici tecnici, lavanderia, ecc.).
A.3.3. - Dimensionamento strutturale delle centrali modello di riferimento. Come piu' sopra esposto il modello di riferimento e' mutuato dell'esperienza effettuata nelle regioni che hanno sperimentato sistemi di emergenza: 1) adeguato numero di locali tecnici per gli impianti (radiotelecomunicazioni, climatizzazione, accumulatori di energia, ecc.); 2) area operativa divisa in box; 3) area direzionale e multifunzionale (uffici, sale riunioni,briefing, attesa, didattica, ecc.); 4) area di servizio operatori (spogliatoio, servizi igienici,ecc.); 5) aree dedicate per le sezioni di: potenza degli apparati di ricetrasmissione, sistema antennistico e di informatica.
A.3.4. - Contenuti tecnologici delle centrali.
A.3.4.1. - Apparati ricetrasmittenti in radiofrequenza. Per quanto attiene la definizione della rete radio si rimanda a quanto contenuto nel documento (allegato 1) che si da' per acquisito in quanto costituisce accordo fra i Ministeri interessati.
A.3.4.2. - Apparati di telefonia.
La centrale operativa costituisce il nodo di confluenza della rete per l'emergenza sanitaria che e' costituita da moderne centrali numeriche ubicate in tutti i distretti interconnesse tra di loro tramite una maglia di circuiti dedicati; ulteriori collegamenti permettono di integrare tutte le strutture, sanitarie e non, che possono essere coinvolte in caso di emergenza. L'affidabilita', caratteristica vitale per questo servizio, e' assicurata oltre che dalla tecnologia utilizzata e dalla rete di interconnessione, da collegamenti con la rete radio regionale e dall'eventuale impiego di una centrale operativa mobile equipaggiata anche con apparecchiature per collegamenti radio.
A.3.4.3. - Sistema informatico. Permette da un lato l'elaborazione statistica dell'attivita', dall'altro fornisce una serie di informazioni utili alla gestione dell'intervento di soccorso. I terminali possono infatti indicare all'operatore dati relativi alla localita' (riferimenti, viabilita', presidi di emergenza non sanitaria, sede di distretto e di guardia medica, ecc.), nonche' tutte quelle informazioni, a cui e' possibile accedere al fine di poter garantire un corretto percorso all'emergenza che si statrattando.
A. 4. - Modalita' organizzative della centrale. Ogni centrale dell'emergenza sanitaria afferisce ad una direzione medico-ospedaliera, individuata di norma nell'ambito della direzione dei servizi di assistenza ospedaliera e nel responsabile del Dipartimento di emergenza. Il personale di centrale, formato da infermieri professionali, deve poter usufruire, h 24, di un medico di appoggio disponibile operativamente nell'ambito del servizio ospedaliero/i afferente/i al sistema delle emergenze. Il personale di centrale deve aver seguito un particolare iter formativo teorico-pratico per essere in grado di gestire le complesse tematiche inerenti il coordinamento delle risorse, l'interfaccia con l'utenza, le comunicazioni telefoniche, la geografia stradale, la sicurezza, i protocolli operativi sanitari ed organizzativi, gliinterventi complessi con la partecipazione di unita' dell'emergenza non sanitaria.
B. - INTERVENTO DEL TERRITORIO.
Spettera' alla centrale operativa decidere e coordinare il tipo di risposta interventuale che dovra' essere fornita e che dovra' graduarsi a seconda della tipologia e della gravita' della domanda. Per quanto attiene il soccorso sanitario primario esso dovra' estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessita' orografica). Bisognera' comunque operare per tendere ad un processo di razionalizzazione distributiva dei mezzi di soccorso per garantirne il massimo utilizzo sia in termini di risorse tecnologiche che umane, anche attraverso schemi di convenzioni tipo da definirsi a livello regionale e da stipularsi, in modo uniforme a livello di unita'sanitarie locali, con gli enti e le associazioni di volontariato.
C. - RISPOSTA ORGANIZZATIVA
(INTRAOSPEDALIERA, O DEI SERVIZITERRITORIALI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE). La creazione del sistema delle emergenze avra' come "sottoprodotto" la possibilita' di gestire tutta l'attivita' di trasporto secondario, l'attivita' connessa ai trapianti e prelievi d'organo, trasporto urgente di sangue, ecc. Non si deve pensare di risolvere il problema, assunto recentemente agli onori della cronaca, attraverso l'istituzione delle centrali operative. Esse avranno un ruolo di regolatore nei confronti della movimentazione e del corretto indirizzo dei pazienti, ma presupposto essenziale alla completa fruibilita' della loro potenzialita' e' l'innesco di un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera che nello specifico deve riferirsi ad un'assioma ormai pienamente acquisito a livello europeo e cioè: "Superare il concetto di trasporto, sempre e comunque del paziente al pronto soccorso piu' vicino, con quello di trasporto assistito al pronto soccorso piu'idoneo per intervenire nel modo piu' rapido e razionale nell'iter diagnostico-curativo". Non puo' certo essere questo documento a definire il futuro assetto dell'assistenza ospedaliera in Italia, ma doveroso appare suggerire la necessita' di gerarchizzare le strutture ospedaliere rispetto alle risposte da dare alla patologia in essere, ed allora vanno nuovamente definiti chi come e dove e' in grado dicorrispondere alle diverse esigenze anche al fine di evitare la proliferazione di strutture complesse e costose che, proprio per le loro caratteristiche, debbono essere utilizzate al massimo del rendimento, e non solo saltuariamente, in modo da impedire spreco di mezzi sofisticati e di personale qualificato. Piu' semplice appare il rapporto con le emergenze afferenti ai servizi non ospedalieri dell'Unita' sanitaria locale perche' per come si sono sviluppati hanno al loro interno connotati e differenziazioni che ne stabiliscono una gerarchia di interventi a seconda della complessita' e della gravita' dell'"incidente" da affrontare.
RACCOMANDAZIONI
In relazione a quanto sopra specificato e al fine di armonizzare l'intera materia delle emergenze extraospedaliere si ritiene opportuno inviare ai competenti Ministeri le seguenti raccomandazioni.Al Ministro dei trasporti. In accordo con il Ministero della sanita' aggiornamento della "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle ambulanze" secondo le seguenti indicazioni: a) ampliamento delle classificazioni delle ambulanze con l'introduzione della categoria 'Ambulanza per il soccorso avanzato' venti dimensioni e caratteristiche strutturali simili a quelle in uso negli altri paesi CEE". La stessa normativa potra' prevedere i casi di deroga per le ambulanze da impiegarsi in aree "svantaggiate"sotto il profilo urbanistico; b) introduzione dei limiti di impiego delle ambulanze nelle attivita' di soccorso avanzato e di primo soccorso rispettivamente definiti in 5 anni o 150.000 km e 7 anni o 300.000 km. I mezzi che giungono ai limiti di impiego vengono declassati nella categoria immediatamente inferiore; c) le ambulanze di soccorso avanzato e di primo soccorso devono essere dotate di crono-tachigrafo.Al Ministero della sanita'. Al fine di omogeneizzare le soluzioni tecnologiche e quindi la possibilita' di interallacciare i vari sistemi 118 delle singole regioni si suggerisce di definire un protocollo aggiuntivo all'attuale convenzione con la SIP che prevede quanto segue: la SIP si impegna a fornire alle singole regioni reti ed impianti telefonici tra di loro compatibili ed in grado di gestire, in modo del tutto automatico, il traffico tra una rete regionale e l'altra simulando in tutto, ivi compresa la qualita' e la velocita' della connessione, l'appartenenza ad un'unica rete nazionale. Al fine di omogeneizzare la capacita' assistenziale dei singoli mezzi di soccorso il Ministero della sanita' e' invitato ad emanare una propria direttiva che definisca in modo organico le dotazioni strumentali delle singole ambulanze nonche' la professionalita' del personale da adibire al servizio di soccorso assistito, di primosoccorso e di trasporto infermi. Le regioni dovranno di conseguenza armonizzare le proprie legislazioni in riferimento a quanto previsto per la concessione delle autorizzazioni sanitarie al "trasporto infermi e soccorso". Al fine di promuovere una prima omogeneizzazione delle modalita' di erogazione delle prestazioni di soccorso extraospedaliero, si invita il Ministero della sanita' ad emanare norme che definiscano quanto segue: le attivitita' di primo soccorso e soccorso assistito sono da considerarsi a carico del Servizio sanitario nazionale solo nei casi in cui siano disposte e coordinate dalle centrali operative 118.Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Al fine di attivare rapidamente a livello regionale e nazionale i collegamenti che si rendono necessari per coordinare adeguatamente le attivita' di soccorso assistito, primo soccorso e trasporto infermi effettuate da enti pubblici e privati si invita il Ministero delle 6poste e delle telecomunicazioni a procedere all'assegnazione dellerelative frequenze secondo quanto previsto nel documento:"PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIEGHI DEI RADIOCOLLEGAMENTI NELLE EMERGENZESANITARIE".
LEA in emergenza (DPR 27 Marzo 1992)
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. (G.U. Serie Generale n. 76 del 31 marzo 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992; Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e); Vista la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le priorita' degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al rischio anestesiologico anche utilizzando con vincolo didestinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitarionazionale; Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41; Visto il documento tecnico di intesa approvato dalla ConferenzaStato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data12 febbraio 1992; Ritenuto che, nelle more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data 7 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria; Ritenuto che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sara' determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
Decreta:
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.
Art. 1. Il livello assistenziale di emergenza sanitaria
1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformita' in tutto il territorio nazionale e' costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.
Art. 2. Il sistema di emergenza sanitaria
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attivita' di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:
a) il sistema di allarme sanitario;
b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.
Art. 3. Il sistema di allarme sanitario
1. Il sistema di allarme sanitario e' assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale diriferimento.
2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.
3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118".
4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere piu' centrali operative, e' necessario assicurare il coordinamento tra di esse.
5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2. 6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.
Art. 4. Competenze e responsabilita' nelle centrali operative
1. La responsabilita' medico-organizzativa della centrale operativa e' attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.
2. La centrale operativa e' attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonche' di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilita' operativa e' affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.
Art. 5. Disciplina delle attività
1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attivita' svolte e i soggetti interessati.
2. L'attivita' di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.
3. Ai fini dell'attivita' di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanita'.
Art. 6. Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:
a) il servizio di pronto soccorso;
b) il dipartimento di emergenza.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza
Art. 7. Le funzioni di pronto soccorso
1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialita' di cui e' dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonche' garantire il trasporto protetto.
2. La responsbilita' delle attivita' del pronto soccorso e il collegamento con le specialita' di cui e' dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.
Art. 8. Le funzioni del dipartimento di emergenza
1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:
a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici; b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.
2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere.
3. La responsabilita' delle attivita' del dipartimento e il coordinamento con le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.
Art. 9. Le funzioni regionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanita', in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresi' le modalita' di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilita' di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuirealle singole unita' operative.
Art. 10. Prestazioni del personale infermieristico
1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, puo' essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonche' a svolgere le altre attivita' e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.
Art. 11. Onere del trasporto di emergenza
1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto e' disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresi' a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresi', i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.
Art. 12. Attuazione
1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.
2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorita' agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di partecorrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sara' determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonche' le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare ilsistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanita' e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma puo' essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali.
Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria ( atto d'intesa stato regioni 1992 )
Atto d'intesa tra Stato e Regioni
MINISTERO DELLA SANITA’
Gazzetta Ufficiale N. 114 Serie Generale del 17 maggio1996
"Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, recante "Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo che prevede l'elaborazione di apposite linee guida per l'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994 di approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994 -1996, recante i livelli di assistenza da assicurare, in condizioni di uniformità, a tutti i cittadini;
Visto, in particolare, il capitolo 4, paragrafo B, del Pianosanitario nazionale che individua tra le priorità di intervento del Servizio sanitario nazionale l'attivazione e l'organizzazione delle strutture e delle attività di emergenza;
Ritenuta l'opportunità' di definire criteri ed indirizzi uniformi sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza,tenendo conto della recente evoluzione legislativa nonché dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Lo Stato, nella persona del Ministro della sanità, e le regioni, nella persona del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso della seduta dell'11 aprile 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Adottano la seguente intesa:
Sono approvate le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA
LINEE DI GUIDA N. 1/1996 (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992)
Obiettivi.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1992, n. 76, individua le condizioni per assicurare queste attività uniformemente su tutto il territorio nazionale, attraverso un complesso di servizi e prestazioni di urgenza ed emergenza, adeguatamente articolate a livello territoriale ed ospedaliero, con il coordinamento della Centrale operativa.
Questo documento si propone di fornire indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza, tenendo conto della recente evoluzione legislativa nonché dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni.
L'attribuzione alle regioni di maggiori competenze e responsabilità nell'ambito della pianificazione e della organizzazione dei servizi sanitari, l'avvio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le nuove modalità di gestione e la riorganizzazione della rete ospedaliera, impongono, anche nel sistema dell'emergenza, una rivalutazione critica dei risultati sin qui raggiunti ed un aggiornamento degli indirizzi organizzativi, in coerenza con le indicazioni dei decreti legislativi n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano sanitario nazionale 1994-1996 e con quanto
previsto nella legge n. 549 del 28 dicembre 1995, all'art. 2, comma 5. In questo contesto, devono, inoltre, essere considerate la attuale disomogeneità dell'articolazione della rete ospedaliera sul territorio nazionale e le differenze nello stato di attuazione del riordino previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Obiettivo generale della riorganizzazione della rete ospedaliera e' di adeguare il numero di posti letto attualmente esistenti ai parametri previsti dalla normativa vigente e di ricondurre gli ospedali per acuti alle funzioni proprie, con una più precisa definizione ed una netta separazione della funzione di assistenza a lungo termine intra ed extra ospedaliera. Questo processo, che comporterà una concentrazione in un numero minore di sedi delle attività di assistenza ospedaliera per acuti, dovrà e cessariamente accompagnarsi alla istituzione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie in ambito ospedaliero, secondo i parametri previsti dalla legge n. 537/1993 (1 p.l. /1000 ab). Pertanto, se da un lato appare indispensabile garantire una costante riqualificazione degli ospedali per acuti, dall'altro vi e' la necessità di prevedere un nuovo assetto organizzativo per i servizi extraospedalieri. In questo contesto si pone il problema della strutture ospedaliere riconvertite o da riconvertire in altre funzioni sanitarie.
La riorganizzazione della rete ospedaliera rappresenta il contesto ed il punto di riferimento della pianificazione della articolazione territoriale del sistema di servizi per l'emergenza-urgenza, che comporta altresì una definizione delle funzioni dei servizi territoriali, compreso il servizio di guardia medica, e dei suoi rapporti con la struttura ospedaliera. Le regioni e le province autonome, tenendo conto delle indicazioni fornite con il presente documento promuovono, nell'ambito dei propri programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi di emergenza-urgenza, tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati, finalizzati al miglioramento qualitativo e ad una maggiore omogeneità funzionale dei servizi, su base nazionale.
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI EMERGENZA
Il sistema sanitario per l'emergenza-urgenza e' costituito da:
1. un sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve e universale in collegamento con le centrali operative;
2. un sistema territoriale di soccorso;
3. una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati.
Le modalità di risposta all'emergenza-urgenza si articolano su quattro livelli di operatività:
1. punti di primo intervento;
2. pronto soccorso ospedaliero;
3. dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di primo livello;
4. dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di secondo livello.
L'attivazione della centrale operativa, la sua organizzazione funzionale, il suo raccordo con le strutture territoriali ed ospedaliere, con i mezzi di soccorso, con le altre centrali operative e con le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta dell' emergenza, costituiscono, insieme all'attivazione dei dipartimenti ospedalieri di emergenza-urgenza ed accettazione, il fulcro per l'organizzazione del sistema. In particolare la centrale operativa deve essere collegata con le altre centrali provinciali e sovraprovinciali, con gli altri servizi pubblici deputati all'emergenza (Vigili del fuoco, Carabinieri, Prefettura, Polizia, etc.) e con le associazioni di volontariato. Le regioni, nel procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera: predispongono il Piano regionale per l'emergenza, identificando le differenti esigenze delle aree territoriali regionali con particolare riguardo agli insediamenti abitativi, produttivi, alle infrastrutture, alle attività lavorative, ai flussi di traffico e turistici ed alle attività sportive; individuano le sedi idonee di Pronto soccorso ospedaliero, organizzando i dipartimenti di emergenza urgenza ed accettazione negli ospedali idonei a svolgerne le funzioni, secondo le indicazioni del presente documento; procedono alla riorganizzazione e al potenziamento dei posti letto delle unità operative di rianimazione e terapia intensiva e delle altre terapie intensive specializzate (UTIC, terapia intensiva neonatale, centri ustione, etc.). I posti letto di terapia intensiva, attualmente stimabili complessivamente attorno allo 1,5% del totale dei posti
letto disponibili, dovrebbero raggiungere gradualmente il parametro tendenziale del 3% dei posti letto totali, garantendo una articolazione in due livelli, come previsto dal Piano sanitario nazionale, così da assicurare la presenza di posti letto di terapia subintensiva in numero almeno pari a quelli di terapia intensiva. Questo incremento e la relativa organizzazione permettono di affrontare in modo adeguato non solo i problemi legati all'emergenza ed urgenza, ma anche quelli derivanti dalle attività chirurgiche e di prelievo e trapianto di organi.
Questi interventi di riorganizzazione sono effettuati nelle sedi ritenute idonee e, nei diversi ambiti territoriali, privilegiando quelle che garantiscono il minor tempo medio di accesso ai pazienti del bacino di utenza interessato. A questo scopo, le regioni possono prevedere la istituzione di un Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza. In particolare: collabora alla definizione del piano regionale per le emergenze; predispone il piano per le maxiemergenze, coordinandosi in particolare con il Dipartimento della protezione civile; definisce tipologia e dislocazione sul territorio dei mezzi di soccorso; elabora protocolli
operativi per il coordinamento degli interventi tra le strutture centrali e periferiche; formula proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori utilizzati nel sistema dell'emergenza-urgenza; promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale dell'emergenza-urgenza. Il Comitato regionale sanitario per l'emergenza, presieduto dall'assessore regionale alla sanità, ovvero da persona da questi delegata, potrebbe essere preferibilmente composto da:
1. il/i responsabili dei DEA di secondo livello;
2. i direttori sanitari delle aziende ospedaliere e degli ospedali di rilievo nazionale;
3. una rappresentanza dei responsabili delle centrali operative;
4. un rappresentante della Croce rossa italiana;
5. un rappresentante delle associazioni di volontariato operanti nel sistema di emergenza in regime convenzionale;
6. altre figure responsabili di servizi di particolare rilevanza nell'area territoriale di pertinenza;
7. un rappresentante del Comitato regionale di Protezione civile.
CENTRALE OPERATIVA
Alla Centrale operativa fanno capo tutte le richieste telefoniche di urgenza ed emergenza convogliate attraverso il numero unico 118, che a regime dovrà sostituire tutti i precedenti numeri di soccorso sanitario. Compito della Centrale operativa e' di garantire il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento e di attivare la risposta ospedaliera, 24 ore su 24. Il sistema di emergenza-urgenza afferente ad una Centrale operativa e' stato finora organizzato di norma, anche se non obbligatoriamente, su base provinciale. L'esperienza maturata negli anni ha dimostrato che, per province di
dimensioni ridotte, risulta più funzionale l'istituzione di Centrali operative sovraprovinciali o addirittura regionali. E' in ogni caso opportuna una collocazione all'interno dell'area ospedaliera sede di DEA di secondo livello. Le regioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente documento, stabiliscono le modalità per il coordinamento delle varie Centrali operative istituite a livello regionale o sovraprovinciale.
FUNZIONI DELLA CENTRALE OPERATIVA
Le funzioni fondamentali della Centrale operativa comprendono:
1. ricezione delle richieste di soccorso;
2. valutazione del grado di complessità dell'intervento da attivare;
3. attivazione e coordinamento dell'intervento stesso.
Per poter assolvere a questi compiti la Centrale operativa deve essere a conoscenza della dislocazione e della tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio, delle postazioni di guardia medica, della disponibilità dei posti letto dei DEA, con particolare riferimento a quelli relativi alle Unità operative di terapia intensiva generale e specialistica, quali quelle di cardiochirurgia, centro ustioni, neurochirurgia, chirurgia toracica e vascolare e terapia intensiva neonatale.
La Centrale operativa deve, inoltre, essere a conoscenza della disponibilità dei posti letto di terapia intensiva e di alta specialità, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1992, anche se collocati al di fuori del proprio ambito territoriale.
A tal fine deve essere garantito un sistema di collegamento tra la Centrale operativa e: le altre centrali operative regionali; le postazioni dei mezzi di soccorso ed i mezzi stessi; le postazioni di guardia medica; i punti di primo intervento le componenti ospedaliere deputate all'emergenza del proprio territorio.
La Centrale operativa deve poter definire, con la massima precisione possibile il grado di criticità e complessità dell'evento accaduto, e, conseguentemente, attivare 'intervento più idoneo utilizzando tutte le risorse a disposizione. In particolare, i compiti della Centrale operativa prevedono di: fornire i consigli più appropriati, eventualmente indirizzando il paziente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta (nelle ore diurne, per patologie che non rivestono caratteristiche di emergenza ne' di urgenza) o ai servizi di guardia medica territoriale, non inserita nel sistema di emergenza-urgenza, oppure ai punti di primo soccorso territoriale, indicandone l'ubicazione; coinvolgere la guardia medica territoriale, non inserita nel sistema di emergenza urgenza; inviare mezzi di soccorso con o senza medico a bordo,
organizzando l'eventuale trasporto in struttura idonea, precedentemente allertata. Alla Centrale operativa possono essere
attribuite anche le seguenti funzioni: l'attività di trasporto urgente di sangue; l'attività connessa ai trapianti e prelievi d'organo. Nel caso di Centrali operative con bacino di utenza sovraprovinciale o regionale, sembra opportuno istituire delle centrali o unità di gestione mezzi per la gestione dei trasporti secondari assistiti. Alla Centrale operativa sono affidati, inoltre, il coordinamento delle competenze mediche di appoggio, in particolare del personale di guardia medica addetto all'emergenza, la formazione e l'aggiornamento del personale operante in Centrale. Per il corretto espletamento
dell'attività della Centrale operativa, devono essere stabiliti protocolli operativi interni, che dovranno essere resi noti alle diverse istituzioni coinvolte nel sistema dell'emergenza-urgenza. I protocolli di valutazione di criticità dell'evento devono utilizzare codifiche e terminologie standard non suscettibili di ambiguità interpretative e devono essere sottoposti a periodica valutazione e revisione. Tali protocolli, quale il Sistema di Dispatch, sperimentato e riconosciuto a livello internazionale, dovranno essere concordati a livello regionale dai coordinatori delle varie Centrali, con l'obiettivo di rendere omogenea la risposta all'emergenza sul territorio nazionale e periodicamente aggiornati, tenendo conto della evoluzione scientifica e tecnologica e delle eventuali linee di guida elaborate dalle Società scientifiche. Tutti i protocolli di cui sopra saranno oggetto di valutazione ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui al D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
RISORSE TECNOLOGICHE
La Centrale operativa dovrà essere dotata di apparato di telefonia, sistema informatico e sistema di radiocollegamenti. Sistema di telefonia. La rete telefonica della Centrale operativa prevede una serie di collegamenti che consentono di:
"captare" la chiamata effettuata dai normali apparecchi telefonici e "instradarla" verso le linee 118; utilizzare la rete telefonica in RFD o ISND per le comunicazioni con le strutture sanitarie della guardia medica; utilizzare linee telefoniche dedicate, per le comunicazioni con i DEA e gli altri servizi pubblici deputati alle emergenze (Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Prefettura, Polizia, etc.).
Sistema informativo.
La Centrale operativa dovrà essere dotata di un sistema informativo che permetta di disporre di dati aggiornati e tempestivi relativamente agli ospedali di riferimento, alla dislocazione dei punti di primo intervento, delle postazioni di guardia medica e dei mezzi disponibili, nonché di informazioni relative alle località sedi dell'evento (riferimenti cartografici e di viabilità, etc.), utili alla gestione dell'intervento. Tale sistema deve, inoltre, permettere la rilevazione delle attività svolte, anche ai fini di valutarne la qualità e l'appropriatezza rispetto ai problemi affrontati, onde consentire interventi correttivi. Appare indispensabile che venga assicurata la compatibilità tra le diverse reti regionali, anche per consentire la gestione integrata delle attività di emergenza su base sovraprovinciale. A tale proposito dovrebbe essere costituito, in sede di Conferenza Stato-regioni, un gruppo di lavoro per la verifica delle condizioni per il raggiungimento di tale compatibilità.
Sistema di radiocollegamenti.
La rete di radiofonia deve prevedere collegamenti tra: le varie Centrali operative; Centrali operative, unita' di gestione dei mezzi e gli stessi mezzi mobili di soccorso. A questo proposito, e' in corso la pianificazione delle 30 coppie di frequenze, canalizzate 12,5 Khz, ricadenti sulla banda 450 Mhz (banda UHF) assegnate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni al SSN. A tale riguardo le radiofrequenze si fa riferimento al documento elaborato dalla Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" sui criteri per la pianificazione ed armonizzazione delle 30 coppie di frequenze su tutto il territorio nazionale, in funzione delle esigenze di traffico e coperture radio delle singole regioni. La scelta del sistema unico nazionale sarà rimandata ad un successivo atto ministeriale.
PERSONALE DELLA CENTRALE OPERATIVA
La scelta del personale e l'attribuzione delle funzioni devono essere compatibile con le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (art. 4). A tale fine il personale medico e' costituito da:
Responsabile della Centrale operativa.
Il responsabile della Centrale operativa deve possedere la qualifica di dirigente medico di primo livello, o di secondo livello, preferibilmente anestesista, con comprovata esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria, così come e' stato indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. Al responsabile della Centrale operativa compete l'organizzazione generale per quanto attiene la definizione degli aspetti tecnici che regolano i rapporti con le altre strutture di emergenza non sanitaria e con gli enti convenzionati; la definizione dei protocolli operativi interni; la definizione e la conduzione di programmi per la verifica e la promozione della qualità dell'assistenza prestata; la gestione del personale della Centrale, inclusa la guardia medica addetta all'emergenza; il coordinamento operativo dei mezzi e la definizione di linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento dello stesso. Il responsabile della Centrale operativa promuove,inoltre, la collaborazione con la guardia medica territoriale e con le altre figure professionali interessate all'emergenza. Si ritiene che il responsabile medico della centrale, qualora abbia la qualifica di secondo livello, non possa essere contemporaneamente responsabile di una unità operativa.
Personale medico.
I medici assegnati alla Centrale si distinguono in: 1) Medici dipendenti, fissi o a rotazione, provenienti dai vari settori afferenti all'area dell'emergenza, assegnati alla centrale operativa dopo un appropriato periodo di formazione sull'emergenza sanitaria.
2) Medici di guardia medica, titolari, che abbiano frequentato l'apposito corso regionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41/1991 ed i successivi programmi di formazione permanente. Nell'ambito della programmazione regionale, qualora non risulti sufficiente il personale di cui ai punti precedenti, possono essere utilizzati anche i medici di guardia medica, non titolari, che operano nei servizi di emergenza alla data di pubblicazione delle presenti linee guida, purché in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. I medici di guardia medica non in possesso dei requisiti sopra menzionati, e quindi non utilizzati nella Centrale operativa, continuano a svolgere le funzioni previste dagli accordi convenzionali.
Operativamente, tenendo conto della disponibilità del personale medico, e' possibile distinguere i medici assegnati alla Centrale in:
1. medici addetti alla Centrale operativa;
2. medici addetti all'emergenza territoriale.
I medici assegnati alla C.O. svolgono opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico della centrale per garantire la corretta risposta alle richieste di occorso, mentre i medici addetti all'emergenza territoriale svolgono compiti assistenziali in ambito extraospedaliero. In particolare, per ammalati ad alto grado di criticità, i medici addetti
all'emergenza territoriale operano la scelta dell'ospedale di destinazione, nel rispetto dei protocolli concordati tra il responsabile della Centrale operativa ed i responsabili dei DEA. Nel caso in cui nell'organizzazione regionale non sia previsto il medico addetto alla Centrale operativa, le funzioni di supervisione sono garantite dal medico di guardia
dell'Unita' operativa di pronto soccorso del DEA di riferimento. Le regioni, al fine di consentire il necessario scambio di informazioni tra Centrale operativa, sistema territoriale e rete ospedaliera, promuovono un più diretto coinvolgimento dei medici di medicina generale, di guardia medica e dei pediatri di libera scelta nell'organizzazione dell' intervento sanitario in emergenza e urgenza a livello extraospedaliero. Per il raggiungimento di questo obiettivo, previsto dalle convenzioni per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta, e' opportuno prevedere che una parte dell'aggiornamento obbligatorio sia dedicato all'emergenza e che venga svolto in collaborazione con i responsabili delle Centrali operative.
Personale infermieristico.
E' composto da infermieri professionali con esperienza nell'area critica, o che abbiano seguito corsi di formazione nel settore dell'emergenza. Al personale infermieristico e' attribuita responsabilità nell'ambito dei protocolli della Centrale e svolge funzioni di ricezione, registrazione e selezione delle chiamate, determinazione dell'apparente criticità dell'evento segnalato, codificazione delle chiamate e delle risposte secondo il sistema delle codifiche definito dal decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1992. Contestualmente, nelle situazioni critiche, consultano il medico assegnato alla centrale, e
gli forniscono gli elementi necessari ad assumere le decisioni negli interventi complessi, mantenendo i collegamenti con il personale di bordo dei mezzi di soccorso. L'organico del personale infermieristico deve essere costituito da unità in parte fisse ed in parte soggette a rotazione nell'ambito del DEA.
Altro personale.
La Centrale operativa può avvalersi anche di personale appartenente alle associazioni di volontariato, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che stabilisce che, ai fini dell'attività di soccorso, le regioni e le province autonome, possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni
pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria sulla base dello schema di convenzione già definito dalla Conferenza Stato-regioni e approvato nella seduta del 25 marzo 1993.
Aggiornamento e formazione del personale.
I programmi di aggiornamento e formazione del personale medico dipendente dal SSN, della guardia medica addetta all'emergenza e del personale medico eventualmente messo a disposizione dalle associazioni ed enti del volontariato, nonché del personale infermieristico nella Centrale, sono definiti dal responsabile della Centrale operativa, in accordo con il responsabile del dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione (ovvero con il referente nominato dai responsabili dei vari DEA, se in più d'uno presenti).
Tali programmi dovranno essere riferiti in particolare, alle seguenti aree:
1. attività clinico-assistenziale relativa all'emergenza/urgenza, con particolare riferimento alla preparazione in tema di primo soccorso di base, soccorso vitale avanzato, soccorso vitale avanzato traumatologico e pediatrico;
2. utilizzo di linee guida e protocolli elaborati dalla Centrale operativa per la gestione dell'emergenza/urgenza;
3. coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti alle emergenze;
4. utilizzo degli specifici strumenti informatici, di fonia, radiocomunicazione ed orografici;
5. modalità di rapporto con l'utenza, soprattutto nei casi ad alta criticità.
Al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria dei diversi programmi di formazione ed aggiornamento si rimanda ad un ulteriore documento che verrà successivamente predisposto. Ove la Centrale operativa non fosse attivata, i programmi di formazione previsti ed i livelli di preparazione raggiunti, sono verificati ed attestati dal Direttore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di competenza. Tale verifica deve essere periodicamente ripetuta al fine di controllare il mantenimento del livello di preparazione teorico-pratica. Al fine di contribuire alla corretta, tempestiva ed efficace utilizzazione del sistema di emergenza sanitaria si ritiene inoltre opportuno avviare programmi per l'educazione alla salute dei cittadini anche mediante attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
SISTEMA TERRITORIALE
Mezzi di soccorso.
Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 553 del 17 dicembre 1987 relativo alla tipologia dei mezzi di soccorso (ambulanze di tipo A e B), ed in attesa della determinazione degli standard relativi alla dotazione ed al tipo dei mezzi di soccorso e dei requisiti professionali del personale di bordo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, si ritiene opportuno individuare le seguenti modalità di risposta, al fine di differenziare il livello di intervento in base alla tipologia di richiesta, tenendo anche conto del personale e dei mezzi a disposizione:
1. ambulanza di soccorso di base e di trasporto (tipo B ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo e' costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o soccorritore/volontario) a bordo, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;
2. ambulanza di soccorso, e di soccorso avanzato (tipo A ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo e' costituito da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della Centrale operativa. La eventuale
presenza del medico nelle ambulanze dislocate nei punti di primo intervento, e' stabilita dalla programmazione regionale;
3. automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale, condotto da una delle due figure citate. Il personale medico impegnato e' indicato fra i medici assegnati alla Centrale operativa;
4. centro mobile di rianimazione (o di terapia intensiva): ambulanza attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti di norma due infermieri professionali ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all'autista soccorritore;
5. eliambulanza: mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso.
Il coordinamento del servizio di elisoccorso con il sistema dell'emergenza/urgenza e' assicurato dalla Centrale operativa.
La dotazione di personale sanitario e' composta da un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione, o da altro personale qualificato in particolari sedi operative da stabilire in sede regionale.
L'ubicazione della base eliportuale deve tenere conto della dislocazione degli ospedali afferenti al sistema dell'emergenza, dell'orografia, della metereologia, dei nodi stradali, degli agglomerati urbani ed industriali. Il responsabile della Centrale operativa, nell'ambito delle indicazioni regionali, definisce il numero e tipo dei mezzi di soccorso necessari per
l'organizzazione del sistema, considerando che i mezzi di soccorso ai punti 3, 4 e 5 possono essere utilizzati efficacemente, in modo subordinato alla presenza delle ambulanze di tipo A e B. Le sedi di postazione dei mezzi di soccorso sono identificate nel rispetto dei tempi di percorrenza previsti, sentiti i Direttori sanitari delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere presenti nel territorio di competenza, nonché i responsabili delle associazioni ed enti del volontariato. Periodicamente deve essere effettuata la verifica dei criteri di funzionalità ed operatività dei mezzi di soccorso, nonché la loro rispondenza ai requisiti stabiliti.
MODALITA' DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA/URGENZA.
Le modalità di risposta all'emergenza-urgenza si articolano su quattro livelli che comprendono: i punti di primo intervento; i pronto soccorso ospedalieri; i dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di primo livello; i dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di secondo livello.
1.) Punti di "Primo intervento".
Presso i punti di primo intervento e' possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare il paziente in fase critica e/o attivarne il trasporto presso l'ospedale più idoneo.
Essi sono costituiti da:
1. punti di primo intervento, fissi o mobili, organizzati per esigenze stagionali in località turistiche e in occasioni di manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, etc.;
2. presidi delle aziende unità sanitarie locali, che dopo l'attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 4, comma 10 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrino fra i servizi di pronto soccorso definiti dai Piani sanitari regionali.
L'orario delle attività di tali servizi e' fissato articolata nell'arco delle 12/24 ore giornaliere, secondo esigenze locali.
2) Pronto soccorso ospedaliero.
I servizi di pronto soccorso e di accettazione svolgono:
1. attivita' di accettazione per i casi elettivi e programmati;
2. attività di accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di emergenzaurgenza;
3. attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza differibile;
4. attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile;
5. attività di accettazione di soggetti in condizioni di emergenza.
Nell'ambito di queste attività, le situazioni che richiedono interventi sanitari indifferibili nell'ambito delle emergenze e urgenze, sono stimate tra il 2 e il 5%. Presso tali servizi dovranno essere assicurati gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi
3. attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza differibile;
4. attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile;
5. attività di accettazione di soggetti in condizioni di emergenza.
Nell'ambito di queste attività, le situazioni che richiedono interventi sanitari indifferibili nell'ambito delle emergenze e urgenze, sono stimate tra il 2 e il 5%. Presso tali servizi dovranno essere assicurati gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del problema clinico presentato.
Nei casi necessari saranno garantiti gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e l'eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, sotto il coordinamento della Centrale operativa. Le strutture sede di
un servizio con funzioni di pronto soccorso/accettazione, tenendo anche conto del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 febbraio 1992, saranno organizzate secondo le indicazioni della programmazione ospedaliera regionale. Il personale medico operante nel Servizio può essere previsto anche a rotazione dai reparti, mentre quello infermieristico
deve essere preferibilmente dedicato.
Tale personale dora essere adeguatamente formato per garantire la funzionalità del servizio.
Per quanto riguarda la responsabilità dei servizi di pronto soccorso si fa riferimento a quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, articolo 7, comma 2.
3) Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Accettazione (D.E.A.) di primo livello.
Il DEA rappresenta una aggregazione funzionale di unità operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. A differenza dei dipartimenti tipici, costituiti da unità operative aggregate fisicamente, il dipartimento di emergenza ed accettazione comprende unità che fanno parte esclusivamente del DEA (servizi di accettazione e pronto soccorso, l'unita' di osservazione e breve degenza, l'unita' operativa di rianimazione con moduli di terapia intensiva e subintensiva, nonché le unità operative di medicina d'urgenza, ove previste dalla programmazione regionale) e unità che appartengono ad altri dipartimenti ed entrano a fare parte della "funzione emergenza" attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da linee guida e da protocolli, che dovranno essere adottati da tutte le unità
operative individuate come operanti nell'ambito del DEA. Sono obiettivi del DEA: a) assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento, anche mediante protocolli diagnostico-terapeutici, opportunamente verificati ed aggiornati; b) assicurare i collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali sede di DEA e di pronto soccorso, situati nel territorio di riferimento; c) organizzare e gestire un sistema continuo e sistematico per la valutazione e la promozione della qualità dell'assistenza e della appropriatezza della utilizzazione delle risorse assistenziali; d) favorire, con opportuna programmazione, il più alto livello di aggiornamento del personale; e) perseguire iniziative finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza; f) contribuire alla educazione alla salute dei cittadini per un corretto uso del sistema delle emergenze sanitarie. Il DEA di primo livello deve garantire le funzioni di pronto soccorso e accettazione, di osservazione e breve
degenza, di rianimazione e, contemporaneamente, deve assicurare interventi diagnostico terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. Partecipano a tali attività le Unita' operative di medicina d'urgenza, ove previste dalla programmazione regionale. Sono, inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche,di diagnostica per immagini, e trasfusionali. Presenze in guardia attiva per le 24 ore giornaliere devono essere assicurate nell'ambito delle discipline di medicina, chirurgia, rianimazione, cardiologia con UTIC, e, di norma, ortopedia. Per quanto riguarda l'ostetricia-ginecologia e la pediatria, considerati i dati
epidemiologici e ferme restando le indicazioni di questo documento, gli interventi andranno comunque garantiti, anche attraverso dipartimenti interospedalieri o interaziendali. Il Capo dipartimento e' scelto tra i dirigenti di secondo livello responsabili di una delle Unita' operative afferenti al DEA. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, tale incarico e' rinnovabile ed aggiuntivo a quello di responsabile di unita' operativa, ed attribuito per un periodo non inferiore a sei mesi, ma si ritiene che sia preferibilmente esteso a due anni. Il regolamento del dipartimento dovra' definire le funzioni del Capo dipartimento, nonche' le funzioni e la composizione del Comitato di dipartimento, secondo gli indirizzi stabiliti dalle successive linee guida che saranno emanate dal Ministero della sanita'.
4) Dipartimento di Emergenzaurgenza e Accettazione (D.E.A.) di secondo livello.
Vengono individuati come ospedali sede di DEA di secondo livello, i presidi in grado di assicurare, oltre alle prestazioni fornite dal DEA primo livello, le funzioni di piu' alta qualificazione legate all'emergenza, tra cui la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione regionale. Altre componenti di particolare qualificazione, quali le unita' per grandi ustionati, le unita' spinali, ove rientranti nella programmazione regionale, devono essere collocati nei DEA di secondo livello, assicurando una equilibrata diffusione sul territorio nazionale ed una stretta interrelazione con le centrali operative delle regioni, al fine di garantire modalita' e tempi adeguati di intervento. La programmazione regionale puo' individuare DEA di secondo livello specifici per particolare settori di attività, ad esempio nell'ambito della cardiochirurgia medico-chirurgica, la neurologia medico-chirurgica, assicurando la presenza di tutte le componenti necessarie all'intervento. Deve essere in ogni caso perseguito un rapporto ottimale tra funzioni e bacino d'utenza. Nell'ambito dei reparti di medicina d'urgenza, ove previsti dalla pianificazione regionale, possono essere individuati un numero di posti letto, da valutare secondo le situazioni locali, da destinare a soggetti in condizioni cliniche bisognevoli di assistenza e terapia intensiva ma non in condizioni tali da richiedere gli interventi propri delle unita' di rianimazione. I DEA di primo e secondo livello comprendono le funzioni svolte dalle Unita' operative di pronto soccorso ed accettazione, osservazione e breve degenza, nonche' di medicina d'urgenza, ove prevista dalla programmazione regionale. La responsabilita' di tali funzioni e' affidata ad un dirigente medico di secondo livello. Unita' spinali. Il numero delle unita' spinali, destinate ad affrontare i bisogni del soggetto mieloleso dal momento dell'evento, dovra' essere stabilito in relazione ai dati epidemiologici disponibili a livello nazionale e regionali, ed in subordine, sulla base di evidenze internazionali. L'unita' spinale e' da intendersi come un modello assistenziale ad alta specializzazione, espressamente destinato alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento della persona mielolesa, fin dal momento dell'evento lesivo, traumatico e non, che opera all'interno di una organizzazione dipartimentale, cui afferiscono unita' operative che garantiscono la interdisciplinarieta' degli interventi. L'Unita' spinale opera preferibilmente secondo il concetto di unipolarita',eliporto. Eventuali modelli organizzativi differenti dovrebbero comunque prevedere uno stretto coordinamento fra le unita' operative esistenti, per realizzare unitariamente gli obiettivi sopra indicati. Nella organizzazione della risposta assistenziale ai soggetti mielolesi, e' necessario tener conto anche delle craniolesioni, parte delle quali possono beneficiare di modelli organizzativi assistenziali dedicati. Anche in questo caso, infatti, e' importante garantire sin dall'inizio l'unitarieta' dell'intervento e un approccio multidisciplinare che riguardi tanto la fase precoce neurochirurgica quanto quella riabilitativa. Su tale specifico problema sara' prodotto un ulteriore successivo allegato. Altre particolari specialita', sia quelle gia' indicate nel decreto ministeriale 29 gennaio 1992 sull' "elenco delle alte specialità", come, ad esempio, le attività dei centri ustionati, sia quelle non previste, come la microchirurgia e chirurgia della mano, ove rientranti nella programmazione regionale, vanno collocate nei DEA di secondo livello. Relativamente a questi argomenti saranno prodotti dei successivi documenti per una valutazione del numero dei centri presenti o da attivare affinche' l'organizzazione di tali attività avvenga, ove necessario, con criteri interregionali.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA TERRITORIALE
Allo scopo di favorire e di incentivare il costituirsi di rapporti di collaborazione fra medici di medicina generale, medici di guardia medica e medici del Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione, e rendere possibile uno scambio culturale oltrechè le informazioni cliniche relative ai pazienti assistiti, appare opportuno che i presidi di guardia medica siano il più possibile accorpati o dislocati presso i Servizi di pronto soccorso o di primo intervento sanitario. Questa soluzione faciliterebbe anche la possibilità di garantire la sicurezza del personale rispetto a possibili recenti episodi di violenza presso punti di guardia medica, eccessivamente decentrati e privi delle necessarie misure di sicurezza.
ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA PEDIATRICA
A) Ambito territoriale:
L'attività di primo intervento, non legato all'emergenza, deve essere assicurata nelle fasce orarie diurne dal pediatra di libera scelta e, nelle aree carenti, dal medico di medicina generale, come previsto dall'Accordo collettivo nazionale. Nelle ore notturne, nei giorni festivi, e per quanto non contemplato nel citato Accordo collettivo nazionale, nel pomeriggio del sabato e dei prefestivi, andranno individuati i punti di pronto soccorso o di guardia pediatrica intra e/o extraospedalieri.
Differenti modalità organizzative, eventualmente individuate a livello locale, dovranno comunque tendere, nell'ambito delle attività del Dipartimento materno-infantile, al coinvolgimento dei pediatri operanti sul territorio.
B) Ambito ospedaliero:
Per quanto riguarda l'organizzazione di questo settore si fa riferimento agli articoli 1, 3 e 5 del decreto ministeriale sulle alte specialità del 29 gennaio 1992, nei quali sono elencate le attività di emergenza pediatrica. Esse debbono essere garantite presso istituzioni pediatriche a livello regionale od interregionale per bacini di utenza minimi nell'ordine di 8-10 milioni di abitanti.
Negli ospedali sede di DEA di primo e secondo livello, e, ove possibile, negli ospedali sede di pronto soccorso, il primo intervento per i pazienti in età evolutiva, salvo i casi che necessitano di rianimazione immediata, deve essere assicurato attraverso modalità operative che prevedono l'intervento di competenti professionalità ed in situazioni logisticamente idonee ed adeguatamente attrezzate. Per alcune particolari patologie e per i casi più gravi, deve essere prevista la passibilità di invio del bambino a Centri in grado di fornire cure specialistiche per le più importanti urgenze pediatriche.
A tale proposito va fatto riferimento a quanto riportato negli articoli 1, 3 e 5 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992 "Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità".
Tali strutture dovranno poter disporre di letti di rianimazione pediatrica con personale medico ed infermieristico specificamente preparato per l'emergenza pediatrica. Anche per questo particolare settore e' prevista la stesura di un allegato successivo che comprenda l'organizzazione dell'emergenza neonatale.
MAXI EMERGENZE
La corretta gestione degli eventi complessi impone la collaborazione di tutte le strutture deputate all'emergenza sanitaria e non sanitaria, attraverso i collegamenti organizzati e diretti secondo precise linee di responsabilità prefissate. Nel caso di eventi catastrofici nell'ambito territoriale di una sola Centrale operativa, il necessario raccordo tra il 118 e gli altri enti deputati ad intervenire (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Esercito, CRI, etc.) e' garantito dal Comitato provinciale della protezione civile, mentre le funzioni di coordinamento dell'attività di soccorso, per quanto di competenza del Servizio
sanitario nazionale, sono attribuite alla Centrale operativa stessa.
Per garantire l'efficacia degli interventi dovranno essere, inoltre, avviate attività di previsione che comprendono:
1. l'archiviazione computerizzata dei dati delle risorse sanitarie nazionali sia pubbliche che private e del volontariato;
eliporto. Eventuali modelli organizzativi differenti dovrebbero comunque prevedere uno stretto coordinamento fra le unita' operative esistenti, per realizzare unitariamente gli obiettivi sopra indicati. Nella organizzazione della risposta assistenziale ai soggetti mielolesi, e' necessario tener conto anche delle craniolesioni, parte delle quali possono beneficiare di modelli organizzativi assistenziali dedicati. Anche in questo caso, infatti, e' importante garantire sin dall'inizio l'unitarieta' dell'intervento e un approccio multidisciplinare che riguardi tanto la fase precoce neurochirurgica quanto quella
riabilitativa. Su tale specifico problema sara' prodotto un ulteriore successivo allegato. Altre particolari specialita', sia quelle gia' indicate nel decreto ministeriale 29 gennaio 1992 sull' "elenco delle alte specialità", come, ad esempio, le attività dei centri ustionati, sia quelle non previste, come la microchirurgia e chirurgia della mano, ove rientranti nella
programmazione regionale, vanno collocate nei DEA di secondo livello. Relativamente a questi argomenti saranno prodotti dei successivi documenti per una valutazione del numero dei centri presenti o da attivare affinche' l'organizzazione di tali attività avvenga, ove necessario, con criteri interregionali.
Il Ministro della sanità GUZZANTI
Il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome BADALONI
Classificazioni interventi d'emergenza (DM 15 Maggio 1992)
DM 15 maggio 1992
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/92
Serie Generale Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza
Il Ministro della Sanità Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto presidenziale che demanda al Ministro della sanità il compito di stabilire i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati; Ritenuto di dover fissare gli elementi dell'intervento di emergenza da sottoporre, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a codificazione uniforme, fatta salva la possibilità di successivi aggiornamenti, in relazione anche allo sviluppo dei servizi di emergenza;Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta Art. 1 Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto indicato in premessa, gli elementi dell'intervento di emergenza, da sottoporre ad una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale, fatte salve successive integrazioni, sono i seguenti:
1) chiamata dell'utente alla centrale operativa "118";
2) risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso attivato;
3) intervento degli operatori del mezzo di soccorso;
4) esito dell'intervento di soccorso. Art. 2 1. Il sistema di codifica per gli elementi di cui al precedente art. 1 e riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. 2.
Le regioni definiscono le caratteristiche della modulistica da utilizzare per la trascrizione dei codici. Art. 3 1.11 debito informativo delle centrali operative verso i vari livelli istituzionali e i flussi informativi ad esso connessi sono stabiliti con successivi decreti . Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 15 maggio 1992 Il Ministro: DE LORENZO
Allegato 1
SISTEMA Dl CODIFICA
1. Chiamata dell'utente 1.1
Elementi di identificazione della chiamata
a) codice di identificazione della centrale operativa Il codice della centrale operativa è costituito da 5 caratteri, di cui i primi tre identificano la regione, secondo il sistema di codifica in uso per le rilevazioni del Sistema Informativo Sanitario (D.M. 17/9/1986 in G.U. 15/10/1986, n. 240), il quarto e il quinto sono progressivi nell'ambito della regione.
b) numero della chiamata Il codice di chiamata è costituito da 10 caratteri, di cui i primi due identificano l'anno, dal terzo all'ottavo identificano l'evento, gli ultimi due, dopo la barra, identificano il numero dei soggetti colpiti dallo stesso evento
c) data e ora della chiamata Il codice è costituito da otto caratteri, dei quali i primi due identificano l ora, il terzo e il quarto i minuti, il quinto e il sesto il giorno, il settimo e l'ottavo il mese.
d) Luogo dove si è verificato l'evento Il codice è costituito da 36 caratteri dei quali i primi 34 identificano il Comune attraverso la trascrizione per esteso della sua denominazione, gli ultimi due identificano la Provincia di appartenenza del Comune attraverso la sigla automobilistica.
1.2. Elementi relativi alla identificazione della tipologia del luogo dove si è verificato l'evento
Il codice è costituito da uno solo dei seguenti caratteri:
- "S": strada. Si definiscono accaduti in strada tutti gli eventi localizzabili sulla viabilità pubblica o privata o che comunque hanno avuto origine da essa;
- "P": uffici ed esercizi pubblici. Si definiscono accaduti in uffici ed esercizi pubblici tutti gli eventi localizzabili in porzioni di edifici adibiti in prevalenza a uffici o attività commerciali (ad es. negozi, uffici postali, alberghi, pensioni);
- "Y": impianti sportivi. Si definiscono accaduti in impianti sportivi tutti gli eventi localizzabili in strutture prevalentemente adibite ad attività sportive, (ad es. palestre);
- "K": casa. Si definiscono accaduti in casa tutti gli eventi localizzabili in edifici prevalentemente adibiti ad abitazioni;
- "L": impianti lavorativi. Si definiscono accaduti in impianti lavorativi tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano in modo esclusivo e organizzato lavori opere (ad es. fabbriche, laboratori, cantieri);
- "Q": scuole. Si definiscono accaduti in scuole tutti gli eventi localizzabili in sedi dove si effettuano prevalentemente attività prescolastiche o scolastiche organizzate per l'insegnamento di una o più discipline, (ad es. asili nido, scuole elementari, università);
- "Z": altri luoghi. Si definiscono accaduti in altri luoghi tutti gli eventi localizzabili in ambienti diversi da quelli precedentemente definitivi.
1.3 Numero di persone coinvolte nell'evento
Il codice è costituito da due caratteri numerici indicanti il numero delle persone coinvolte nell'evento segnalato attraverso la chiamata;
1.4 Ipotesi di patologia prevalente
Il codice è costituito da due caratteri. La patologia prevalente, dedotta a seguito della chiamata, è identificata da uno solo dei seguenti codici:
- "C1": patologia di origine Traumatica;
- "C2": patologia di origine Cardiocircolatoria;
- "C3": patologia di origine Respiratoria;
- "C4": patologia di origine Neurologica;
- "C5": patologia di origine Psichiatrica;
- "C6": patologia di origine Neoplastica;
- "C7": Intossicazione:
- "C8": Altra patologia;
- "C9": Patologia non identificata:
- "C0": Etilista.
2. Risposta dell'operatore
2.1 Definizione della criticità dell'evento
Ai fini di una corretta codifica della definizione della criticità dell'evento si specifica che per stabilire tale codice vanno parametrate le caratteristiche della chiamata con la risposta assistenziale teorica, ponendo attenzione al fatto che questo codice rappresenta la criticità dell'evento e non la risposta effettivamente data.
Il codice è costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori:
- "B": bianco, non critico. Si definisce non critico un servizio che con ragionevole certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi:
- "V": verde, poco critico. Si definisce poco critico un intervento differibile;
- "G": giallo, mediamente critico. Si definisce mediamente critico un inter vento indifferibile:
- "R": rosso, molto critico. Si definisce molto critico un intervento di emergenza;
2.2. Giudizio di sintesi sull'evento
Il codice è composto di 4 caratteri dei quali il 1° identifica il tipo di luogo dove si è verificato l'evento, riportando il codice di cui al punto 1.2;
il 2° e il 3° identificano l'ipotesi di patologia prevalente, riportando il codice di cui al punto 1.4;
il 4° identifica la valutazione di criticità dell'evento, riportando il codice di cui al punto 2.1. 2.3.
Intervento della centrale
- a) Attivazione del medico responsabile
Il codice è costituito da due caratteri e, se presente, assume il valore "D1" - b) Attivazione delle competenze mediche di appoggio
Il codice è costituito da due caratteri e, se presente, assume il valore "D2". - c) Tipologia di intervento
Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno so/o dei seguenti valori:
"E1" = consiglio telefonico di consultare il medico di base;
"E2" = attivazione guardia medica territoriale;
"E3" = invio mezzo di soccorso. - d) Identificazione mezzo di soccorso
Il codice è costituito da sei caratteri, identificanti il mezzo di soccorso attivato, dei quali il 1° e il 2° carattere identificano la provincia (sigla automobilistica), i caratteri da 3 al 6 identificano L'Ente di appartenenza del mezzo - per i mezzi appartenenti alla USL: 3° e 4° carattere corrispondono al numero della Unità Sanitaria Locale proprietaria del mezzo (secondo codifica regionale); 5° e 6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna alla USL proprietaria del mezzo. Nei casi in cui il progressivo sia superiore a 99 si sostituirà al 5° carattere numerico un alfabetico seguito dal 6° carattere, che resterà numerico; - per i mezzi appartenenti alla C.R.I.: 3° carattere è "C"; 4°, 5° e 6° carattere corrispondono a quello assegnato dalla C.R.I. al mezzo - per i mezzi appartenenti ad ente diverso: 3° e 4° carattere sono alfabetici e contraddistinguono su base provinciale l'ente, l'associazione o il privato che ha la proprietà o l'usufrutto del mezzo; 5° e 6° carattere corrispondono al progressivo numerico del mezzo secondo l'assegnazione interna all'ente, all'associazione o al privato che ha la proprietà del mezzo; - per le eliambulanze: i caratteri dal 3° al 6° sono anch'essi alfabetici e corrispondono alla marca di immatricolazione assegnata all'aeromobile con il certificato di immatricolazione. Viene omessa la marca di nazionalità.
e) Tipologia del mezzo di soccorso
Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
- "E4" = Mezzo appartenente alla USL
- "E5" = Mezzo appartenente alla C.R.I.
- "E6" = Mezzo appartenente ad ente diverso
- "E7" = Eliambulanza
f) Ora di invio del mezzo di soccorso
Il codice è costituito da 4 caratteri dei quali il 1° e il 2° identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti;
3. Intervento degli operatori del mezzo di soccorso
a) ora di arrivo sul posto del mezzo di soccorso Il codice è costituito da 4 caratteri dei quali il 1° e il 2° carattere identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti;
b) sesso del paziente Il codice è costituito da un carattere che può assumere uno solo dei seguenti valori:
"M" = maschio
"F" = femmina
c) età (anche apparente) del paziente Il codice è costituito da tre caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
"H00" = 0-14 anni
"H15" = 15-60 anni
"H61" = 61-75
"H76" = > 75
d) valutazione sanitaria del paziente effettuata dal personale di soccorso giunto sul luogo dell'evento il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
"I0" = soggetto che non necessita di intervento
"I1" = soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve
"I2" = soggetto affetto da forma morbosa grave
"I3" = soggetto con compromissione delle funzioni vitali
"I4" = deceduto
4. Esito dell'intervento
a) effettuazione dell'intervento Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
"N1" = soccorso non effettuato
"N2" = soccorso effettuato in loco - non necessita ricovero
"N3" = soccorso seguito da trasporto per ricovero
b) destinazione del paziente Il codice è costituito da due caratteri che possono assumere uno solo dei seguenti valori:
"01" = paziente inviato al Pronto Soccorso più vicino
"02" = paziente inviato ad altro Pronto Soccorso
c) ora di arrivo del paziente in ospedale
Il codice è costituito da quattro caratteri dei quali il 1° e il 2° carattere identificano l'ora, il 3° e il 4° carattere identificano i minuti.
Ambulanze e Mezzi Speciali DM 487 - 1997
DM 487 del 20 11 1997 mezzi di soccorso speciali ambulanze tipo A1
Linee guida formazione (accordo tra min. e le prov. autonome di Bolzano e Trento 2003)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/25/03A07942/sg
Sistema informativo interventi d'emergenza (DM 118 del 17/12/2008 e Allegato Tecnico)
https://www.formazioneinemergenzasanitaria.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=388
Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza delle cure
Le raccomandazioni di interesse del 118
https://www.ares118.it/le-raccomandazione-del-ministero-della-salute-per-il-118.html
Atti Commissione sanità del Senato sull'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi -2011
https://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda15492.htm
Piano sanitario nazionale 2011-2013
Parliamo in realtà dei piani sanitari LINK